F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 19/AA del 12/07/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ROBERTI – SARTORATO – DURANTE – BUGARI – GS BARCON

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1237 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Renato ROBERTI, Moreno SARTORATO, Elvio DURANTE, Beslinda BUGARI e della società G.S. BARCON avente ad oggetto la seguente condotta:

 

Renato ROBERTI, in qualità di Presidente Società G.S. BARCON, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento della calciatrice BUGARI Beslinda e a far sottoporre la medesima agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarla di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo della stessa, pur sapendola in posizione irregolare, nel corso delle gare: UNIONE SETTE COMUNI – BARCON del 08.10.2017; BARCON – ALBIGNASEGO CALCIO del 15.10.2017; PORTOGRUARO – BARCON del 22.10.2017; BARCON – VILLORBA del 29.10.2017; UNION GAIA FG – BARCON del  26.11.2017;  BARCON  –  PRIMIERO  del  03.12.2017;  BARCON  –  FUTURO GIOVANI del 17.12.2017, tutte valevoli per il Campionato Femminile Regionale Serie “D”, e nelle gare: PRIMIERO – BARCON del 01.10.2017 e BARCON – VENEZIA FEMMINILE del 05.11.2017, valevoli per la Coppa Veneto Regionale Femminile;

 

MORENO SARTORATO, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società G.S. BARCON, in violazione dell’art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare: BARCON – ALBIGNASEGO CALCIO del 15.10.2017; PORTOGRUARO – BARCON del 22.10.2017; UNION GAIA FG – BARCON del 26.11.2017; BARCON – PRIMIERO del 03.12.2017; BARCON – FUTURO GIOVANI

del 17.12.2017, tutte valevoli per il Campionato Femminile Regionale Serie “D”, e nelle gare: PRIMIERO – BARCON del 01.10.2017 e BARCON – VENEZIA FEMMINILE del 05.11.2017, valevoli per la Coppa Veneto Regionale Femminile, in cui è stata utilizzata, in posizione irregolare perché non tesserata, la calciatrice BUGARI Beslinda, sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione della calciatrice, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che la medesima partecipasse alle stesse senza averne titolo e senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotata di specifica copertura assicurativa;

 

ELVIO DURANTE, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società G.S. BARCON, in violazione dell’art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare: UNIONE SETTE COMUNI – BARCON del 08.10.2017 e BARCON – VILLORBA del 29.10.2017, tutte valevoli per il Campionato Femminile Regionale Serie “D”, in cui è stata utilizzata, in posizione irregolare perché non tesserata, la calciatrice BUGARI Beslinda, sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione della calciatrice, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che la medesima partecipasse alle stesse senza averne titolo e senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotata di specifica copertura assicurativa;

 

BESLINDA BUGARI, in violazione dell’art. 1bis, commi 1 e 5, in relazione agli artt. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver ella disputato le gare: UNIONE SETTE COMUNI – BARCON del 08.10.2017; BARCON – ALBIGNASEGO CALCIO del 15.10.2017; PORTOGRUARO – BARCON del 22.10.2017; BARCON – VILLORBA del 29.10.2017; UNION GAIA FG – BARCON  del  26.11.2017;  BARCON  –  PRIMIERO  del  03.12.2017;  BARCON  – FUTURO GIOVANI del 17.12.2017, tutte valevoli per il Campionato Femminile Regionale Serie “D”, e nelle gare: PRIMIERO – BARCON del 01.10.2017 e BARCON – VENEZIA FEMMINILE del 05.11.2017, valevoli per la Coppa Veneto Regionale Femminile, nelle file della Società G.S. BARCON, senza averne titolo perché non tesserata e senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotata di specifica copertura assicurativa;

 

G.S. BARCON, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Renato ROBERTI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società G.S. BARCON, Moreno SARTORATO, Elvio DURANTE e Beslinda BUGARI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 100 giorni di inibizione per il Sig. Renato ROBERTI, di 70 giorni di inibizione per il Sig. Moreno SARTORATO, di 30 giorni di inibizione per il Sig. Elvio DURANTE, di 4 giornate di squalifica per la Sig.ra  Beslinda BUGARI e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda e di 2 punti di penalizzazione da scontare nel Campionato Femminile Regionale Serie “D” s.s. 2018/2019 e di 1 punto di penalizzazione da scontare nella Coppa Veneto Regionale Femminile per la società G.S. BARCON;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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