F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 2/AA del 04/07/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PICCININI – MONASTERO – CHIODI – US RIVANAZZANESE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 458 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo PICCININI, Giampaolo MONASTERO, Riccardo CHIODI e della società U.S. RIVANAZZANESE avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MASSIMO PICCININI, tesserato quale collaboratore della Us Rivanazzanese nella stagione 2016/2017, in violazione dell’art 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento al combinato disposto dell’art. 40 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, punti Da) e Db) e del Comunicato Ufficiale della Lnd n° 84, punto C, pubblicato il 12/08/2016, per aver assunto, senza averne titolo, la conduzione tecnica della prima squadra della Us Rivanazzanese, partecipante al campionato di 2° categoria Lombardo, girone W, nel periodo dal 27/01/2017 sino al 07/03/2017 in assenza della necessaria abilitazione, comparendo nelle seguenti distinte di gara PORTALBERESE – RIVANAZZANESE del 29.1.2017; BELGIOSO – RIVANAZZANESE del 12.2.2017; RIVANAZZANESE -ZAVATTARELLO del 19.2.2017; RIVANAZZANESE – CASTELLETTO del 26.2.2017; REAL TORRE – RIVANAZZANESE del 5.3.2017, con

la qualifica di massaggiatore e con il chiaro intento di eludere pervicacemente la normativa di riferimento, fatto accertato a far data dal 27/01/2017, sino al 07/03/2017;

 

GIAMPAOLO MONASTERO, in qualità di Presidente della società Us Rivanazzanese nella stagione 2016/2017, in violazione dell’art 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento al combinato disposto degli articoli 23, comma 1 delle N.O.I.F., e 40 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, punti Da) e Db) con il Comunicato Ufficiale della Lnd n° 84, punto C, pubblicato il 12/08/2016, a seguito dell’ esonero del tecnico Sig. Carmignani Giuseppe e precedentemente alla concessione della deroga tecnica del Comitato Regionale Lombardia al Sig. Piccinini Massimo, per aver omesso scientemente, nella sua qualità, di attribuire la responsabilità della prima squadra ad altro allenatore abilitato nei ruoli del Settore Tecnico o in possesso del titolo abilitativo di “allenatore dilettante”, conferendo, invece, per tale periodo l’incarico al Signor Piccinini Massimo (tesserato quale collaboratore), soggetto privo della necessaria abilitazione per la conduzione di una squadra partecipante al campionato di seconda categoria dilettanti, fatto accertato a partire dal 27/01/2017 sino al 07/03/2017;

 

RICCARDO CHIODI, in qualità di direttore sportivo della Us Rivanazzanese nella stagione 2016/2017, in violazione dell’art 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F. e in riferimento al combinato disposto dell’art. 40 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, punti Da) e Db) con il Comunicato Ufficiale della Lnd n° 84, punto C, pubblicato il 12/08/2016, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare PORTALBERESE – RIVANAZZANESE del 29.1.2017; BELGIOSO – RIVANAZZANESE del 12.2.2017; RIVANAZZANESE - ZAVATTARELLO   del   19.2.2017;   RIVANAZZANESE   –   CASTELLETTO   del 26.2.2017; REAL TORRE – RIVANAZZANESE del 5.3.2017, in cui veniva inserito, quale massaggiatore, il nominativo del Signor Piccinini Massimo, sottoscrivendo le relative distinte, consegnate al Direttore della Gara, così attestando che tale nominativo svolgesse tale funzione, malgrado, invece, il medesimo, attraverso una evidente artifizio simulativo, ricopriva, senza al momento avere un valido titolo, il ruolo di allenatore della squadra;

U.S. RIVANAZZANESE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alessandro Ottaviano GUARNATA, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società U.S. RIVANAZZANESE, Massimo PICCININI, Giampaolo MONASTERO e Riccardo CHIODI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Massimo PICCININI, di 80 giorni di inibizione per il Sig. Giampaolo MONASTERO, di 27 giorni di inibizione per il Sig. Riccardo CHIODI e di € 340,00 (trecentoquaranta/00) di ammenda U.S. RIVANAZZANESE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
 
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it