F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 1/AA del 04/07/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GIOVE – TARANTO FC 1927 SRL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 978 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Massimo GIOVE e della società TARANTO F.C. 1927 S.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MASSIMO GIOVE, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società FC Taranto 1927 Srl, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 8, comma 15, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto all’allenatore, Sig. Pantaleo de Gennaro, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la Lega Pro con lodo del 24.11.2017 (Vertenza n. 10/2017), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

 

TARANTO F.C. 1927 S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l’avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo Giove in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società TARANTO F.C. 1927 S.R.L.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Giove MASSIMO e di € 4000,00 (quattromila/00) di ammenda TARANTO F.C. S.R.L. 1927;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it