F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 6/AA del 04/07/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: COMBERLATO – ASD PRO ATHLETIC

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 639 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe COMBERLATO e della società A.S.D. PRO ATHLETIC avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIUSEPPE COMBERLATO, nella sua qualità di presidente e legale rappresentante della società ASD Athletic nella stagione 2015 / 2016, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, quale responsabile della società ASD Athletic, utilizzato nella stagione sportiva 2015/2016 illegittimamente il Sig. Varlan Fani quale allenatore dei giovani calciatori minorenni;

 

A.S.D. PRO ATHLETIC, per responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giovanni BOLDRIN, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PRO ATHLETIC e Giuseppe COMBERLATO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi e 20 giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe COMBERLATO e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. PRO ATHLETIC;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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