F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 7/AA del 05/07/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ROMANO

 

-Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 722 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Alessandro ROMANO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ALESSANDRO ROMANO, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 36 e 38 delle N.O.I.F., nonché agli artt. 17, comma 4, 34 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione al punto 1.1 lett. c) del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 1° luglio 2016, per avere omesso il pagamento delle quote annuali di iscrizione all’Albo del Settore Tecnico per quattro stagioni consecutive (dalla S.S. 2013/2014 alla S.S. 2016/2017) nonché per avere svolto, nella stagione sportiva 2016/2017, l’attività di istruttore giovani calciatori della A.S.D. TIEFFE CLUB, partecipante al Campionato di categoria Esordienti organizzato dal Comitato Regionale Sicilia, in assenza di tesseramento;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro ROMANO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di squalifica per il Sig. Alessandro Romano;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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