F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 217/AA del 29/04/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: LUKU – FATARELLA – CASTLUNGER – ASD NEANIA CASTEL DEL PIANO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 761 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Manfred CASTLUNGER, Gasper LUKU, Stefano FATARELLA, e della società ASD NEANIA CASTEL DEL PIANO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MANFRED CASTLUNGER, Presidente della società Asd Neania Castel del Piano nella stagione 2017/2018, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Gasper Luku e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso della gara Polisportiva Scansano – Asd Neania Castel del Piano del 14/04/2018 , valevole per il campionato Juniores Provinciali

 

GASPER LUKU, all’epoca dei fatti non tesserato, ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art 1 bis , comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 1bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. , per aver egli disputato la gara Polisportiva Scansano – Asd Neania Castel del Piano del 14/04/2018, valevole per il campionato Juniores Provinciali , senza averne titolo, perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

STEFANO FATARELLA, dirigente accompagnatore della Asd Neania Castel del Piano e sottoscrittore della distinta gara relativa all’incontro Polisportiva Scansano – Asd Neania Castel del Piano del 14/04/2018, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della suindicata gara, valevole per il campionato Juniores Provinciali, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Gasper Luku , sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa

 

ASD NEANIA CASTEL DEL PIANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Manfred CASTLUNGER in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società ASD NEANIA CASTEL DEL PIANO, Gasper LUKU e Stefano FATARELLA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Manfred CASTLUNGER, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Gasper LUKU, di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Stefano FATTARELLA, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e di 2 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato Juniores Provinciali per la società ASD NEANIA CASTEL DEL PIANO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e  la  prosecuzione  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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