F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 218/AA del 29/04/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MARTINI – SALTAREL – PORDENONE CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 606 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonello MARTINI, Stefano SALTAREL e della società PORDENONE CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANTONELLO MARTINI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società Pordenone Calcio, in violazione dell’art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver incautamente avvicinato, al termine dell’incontro di calcio Pordenone-Manzanese, valevole per il Torneo Regionale Allievi “L.Toneatto” del 13.9.2018, il Direttore di gara chiedendogli di non indicare sul referto di gara la seconda ammonizione del calciatore Franceschetto Riccardo, tesserato per la Società Pordenone Calcio, al fine di evitargli la conseguente squalifica in vista della successiva gara del campionato Allievi;

 

STEFANO SALTAREL, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società Pordenone Calcio, in violazione dell’art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver incautamente avvicinato, al termine dell’incontro di calcio Pordenone-Manzanese, valevole per il Torneo Regionale Allievi “L.Toneatto” del 13.9.2018, il Direttore di gara chiedendogli di non indicare sul referto di gara la seconda ammonizione del calciatore Franceschetto Riccardo, tesserato per la Società Pordenone Calcio, al fine di evitargli la conseguente squalifica in vista della successiva gara del campionato Allievi;

 

PORDENONE CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Antonello MARTINI, Stefano SALTAREL e Mauro LOVISA in qualità di Presidente, per conto della società PORDENONE CALCIO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Antonello MARTINI, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Stefano SALTAREL e € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società PORDENONE CALCIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 Nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e  la  prosecuzione  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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