F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 219/AA del 29/04/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CAIATA – POTENZA CALCIO SRL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1006 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Salvatore CAIATA e della società POTENZA CALCIO S.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

 

SALVATORE CAIATA, all’epoca dei fatti presidente onorario e socio della società POTENZA CALCIO S.R.L., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso espresso pubblicamente, a mezzo di un intervento nel corso della conferenza stampa al termine della gara Trapani – Potenza del 28/02/2019; riportato in data 01/03/2019 sui siti web “www.tuttocalciocatania.com”, “www.tuttomercatoweb.com” e “www.tuttopotenza.com”, con riferimento alla direzione arbitrale della medesima gara Trapani - Potenza disputata in data 28/02/2019 e valevole per la Coppa Italia di Lega Pro, dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale e, in particolare, del Sig. Daniele De Santis arbitro del citato incontro;

 

POTENZA CALCIO S.R.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, e dell’art. 5, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Daniele FLAMMIA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POTENZA CALCIO S.R.L. e dal Sig. Salvatore CAIATA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 10 (dieci) giorni di inibizione e di € 1000,00 (mille/00) di ammenda per il Sig. Salvatore CAIATA e di € 1000,00 (mille/00) di ammenda per la società POTENZA CALCIO S.R.L;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e  la  prosecuzione  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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