F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 228/AA del 02/05/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BARRACO – BONIZZI – ASD ROVERBELLESE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 453 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Michele BARRACO, Fabio BONIZZI, e della società A.S.D. ROVERBELLESE avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MICHELE BARRACO, tesserato per la società ASD Roverbellese con qualifica di Dirigente all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e agli artt. 17 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per essersi tesserato, nella stagione sportiva 2017/2018, per la società ASD Roverbellese con la qualifica di Dirigente svolgendo, di fatto, attività di Vice- allenatore della squadra di seconda categoria, senza essere in possesso dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico;

 

FABIO BONIZZI, Presidente munito di poteri di legale rappresentanza della società ASD Roverbellese all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dagli artt. 17 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito ed avallato, pur essendo a conoscenza della mancanza dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico in capo al Sig. Michele Barraco, l’esercizio di fatto dell’attività di Vice- allenatore della squadra di seconda categoria svolta da quest’ultimo nella stagione sportiva 2017/2018;

 

A.S.D. ROVERBELLESE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal difensore munito di procura speciale, per conto della società A.S.D. ROVERBELLESE, e dai Sig.ri Michele BARRACO e Fabio BONIZZI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di squalifica per il Sig. Michele BARRACO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Fabio BONIZZI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ROVERBELLESE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it