F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 229/AA del 02/05/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BOZHINOV – ASD PERINO CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1038 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Lori BOZHINOV e della società A.S.D. PERINO CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

LORI BOZHINOV, calciatore, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, 4, commi 1 e 2, e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per aver reso dichiarazione mendace in occasione del tesseramento per la Società ASD PERINO CALCIO, affermando di non essere mai stato tesserato per altra Federazione Estera, mentre nel proseguo della pratica, l’Ufficio Tesseramenti FIGC accertava, tramite la Federazione Moldava, che era già stato tesserato per Società ad essa affiliata;

 

A.S.D. PERINO CALCIO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il calciatore avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 1bis, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuseppe MALOBERTI in qualità di Presidente, per conto della società

A.S.D. PERINO CALCIO e Lori BOZHINOV;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Lori BOZHINOV, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. PERINO CALCIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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