F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 234/AA del 09/05/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MARZANO – ASD BARONE CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 438 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Gennaro MARZANO e della società A.S.D. BARONE CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GENNARO MARZANO, Dirigente della ASD Barone Calcio, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice della Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dagli artt. 23, comma 1, e 61, comma 1, delle NOIF per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. Barone Calcio in occasione della gara Barone Calcio-Sportland del 29.05.2018, valevole per il campionato Giovanissimi, in cui è stato impiegato in posizione irregolare in qualità di allenatore il Sig. Peragine Nicola, non tesserato e non in regola con le condizioni previste per l'inserimento nel Ruolo di appartenenza , sottoscrivendo la relativa distinta consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso sedesse in panchina senza averne titolo;

 

A.S.D. BARONE CALCIO per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alfredo AURICCHIO in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. BARONE CALCIO e Gennaro MARZANO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Gennaro MARZANO, e di € 60,00 (sessanta/00) di ammenda per la società A.S.D. BARONE CALCIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it