F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 233/AA del 09/05/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ROSSI – ASCIONE – VILLATORE – ASD REAL VESUVIO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1003 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe ASCIONE, Mauro VILLATORE, Daniele ROSSI e della società A.S.D. REAL VESUVIO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIUSEPPE ASCIONE, Presidente della società A.S.D. Real Vesuvio, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Daniele Rossi nella gara del Campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. Real Vesuvio – Real Rovigliano del 15.4.2018;

 

MAURO  VILLATORE,  indicato  come  Dirigente  Accompagnatore  della  società A.S.D. Real Vesuvio, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. Real Vesuvio in occasione della gara del Campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Campania Real Vesuvio – Real Rovigliano del 15.4.2018, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Daniele Rossi, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

DANIELE ROSSI, calciatore schierato per la società A.S.D. Real Vesuvio, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara del Campionato di seconda Categoria del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. Real Vesuvio – Real Rovigliano del 15.4.2018, nelle file della società A.S.D. Real Vesuvio, senza averne titolo perché non tesserato, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

A.S.D. REAL VESUVIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuseppe ASCIONE  in proprio e,  in qualità di Presidente e  legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL VESUVIO, Mauro VILLATORE e Daniele ROSSI;

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe ASCIONE, 2 mesi di inibizione per il sig. Mauro VILLATORE, 4 giornate di squalifica per il sig. Daniele ROSSI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda ed un punto di penalizzazione per la società A.S.D. REAL VESUVIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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