F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 236/AA del 09/05/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: COLETTI – NERI R. – NERI M.

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 480 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto COLETTI, Riccardo NERI, Mauro NERI e della società A.C. FONTE MERAVIGLIOSA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ROBERTO COLETTI, allenatore di base iscritto nei ruoli tecnici all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37 comma 1 e 2 del vigente Regolamento del Settore Tecnico perché nella stagione sportiva 2017-2018 tesserato come allenatore della A.C. Fonte Meravigliosa ha svolto la funzione di prestanome in favore del Sig. Riccardo Neri, dirigente della A.C. Fonte Meravigliosa il quale benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica ha svolto nella stagione 2017-2018 le funzioni di allenatore di fatto della A.C. Fonte Meravigliosa per la categoria Allievi regionali e Giovanissimi Regionali;

 

RICCARDO NERI, dirigente della A.C. Fonte Meravigliosa all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37 comma 1 e 2 del vigente Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione all’art. 23 comma 1 delle N.O.I.F. perché nella stagione sportiva 2017-2018 benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica ha svolto le funzioni di allenatore di fatto in favore della A.C. Fonte Meravigliosa per le categorie Allievi regionali e Giovanissimi Regionali al posto dell’allenatore abilitato Sig. Roberto Coletti;

 

MAURO NERI, presidente della A.C. Fonte Meravigliosa, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 37 comma 1 e 2 del vigente Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione all’art. 23 delle N.O.I.F. per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Riccardo Neri, dirigente della A.C. Fonte Meravigliosa nella stagione sportiva 2017-2018 di svolgere di fatto l’attività di allenatore in favore della A.C. Fonte Meravigliosa al posto dell’allenatore abilitato Sig. Roberto Coletti, benché il Sig. Riccardo Neri non fosse iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica delle squadre categorie Allievi regionali e Giovanissimi Regionali;

 

A.C. FONTE MERAVIGLIOSA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Mauro NERI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.C. FONTE MERAVIGLIOSA, Roberto COLETTI e Riccardo NERI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di squalifica per il Sig. Roberto COLETTI, di 4 mesi di inibizione per il Sig. Riccardo NERI, di 4 mesi di inibizione per il Sig. Mauro NERI e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.C. FONTE MERAVIGLIOSA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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