F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 237/AA del 09/05/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BAKAYOKO – KESSIE – AC MILAN SPA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1129 pf 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Tiemouè BAKAYOKO, Franck Yannick KESSIE, e della società A.C. MILAN S.p.A. avente ad oggetto la seguente condotta:

 

TIEMOUÈ BAKAYOKO, calciatore tesserato per la società A.C. Milan S.p.A. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 2 e 5 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, per aver approfittato dell’usuale scambio di maglia a fine gara effettuato – a scopo di cortesia - con il calciatore tesserato per la società S.S. Lazio S.p.A. Francesco Acerbi per utilizzare detta maglia – insieme al calciatore Franck Yannick Kessié – quale trofeo da esibire ai tifosi della società A.C. Milan S.p.A. collocati nel secondo anello Blu (C.d. Curva Sud) dello Stadio Meazza, al termine della gara Milan-Lazio del 13 aprile 2019, con fare sbeffeggiante ed irriguardoso;

 

FRANCK YANNICK KESSIE, calciatore tesserato per la società A.C. Milan S.p.A. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 2 e 5 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, per aver – insieme al calciatore Tiémoué Bakayoko – esibito ai tifosi della società AC Milan collocati nel secondo anello Blu (C.d. Curva Sud) dello Stadio Meazza, al termine della gara Milan-Lazio del 13 aprile 2019, a mo’ di trofeo la maglia di gara del calciatore tesserato per la società SS Lazio S.p.A. Francesco Acerbi, indicandone più volte con la mano destra il nome stampato sul retro, con fare sbeffeggiante ed irriguardoso;

 

A.C. MILAN S.p.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Ivan GAZIDIS, in qualità di legale rappresentante, per conto della società

A.C. MILAN S.p.A., Tiemouè BAKAYOKO e Franck Yannick KESSIE; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 33.334,00 (trentatremila trecento trentaquattro/00) di ammenda per il Sig. Tiemouè BAKAYOKO, di € 33.334,00 (trentatremila trecento trentaquattro/00) di ammenda per il Sig. Franck Yannick KESSIE, e di € 20.000,00 (ventimila/00) di ammenda per la società A.C. MILAN S.p.A.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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