F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 240/AA del 13/05/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ABBATE – ASD RENZO LO PICCOLO TERRASINI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 636 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig.ra Clara ABBATE e della società A.S.D. RENZO LO PICCOLO TERRASINI avente ad oggetto la seguente condotta:

 

CLARA ABBATE, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. RENZO LO PICCOLO TERRASINI ha violato l’art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 34 comma 3 delle NOIF ed all'art. 43 delle NOIF per aver fatto svolgere le visite mediche obbligatorie per l'attività sportiva “agonistica e non” presso locali e sedi non idonei e comunque in contrasto con quanto disposto dal D.M.(Ministero Salute) 18.02.1982 nonché nel caso di specie dalla Legge Regione Sicilia n.36 del 30.12.2000;

 

A.S.D. RENZO LO PICCOLO TERRASINI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al Presidente e legale rappresentante Clara ABBATE;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig.ra Clara ABBATE in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. RENZO LO PICCOLO TERRASINI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 10 (dieci) giorni di squalifica per la Sig.ra Clara ABBATE e di € 270,00 (duecentosettanta/00) di ammenda per la società A.S.D. RENZO LO PICCOLO TERRASINI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it