F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 241/AA del 15/05/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DEL SORBO – ALFANO – ABAGNALE – ASD AC S ANTONIO 1971

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 799 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Rosario ALFANO, Vincenzo DEL SORBO, Giuseppe ABAGNALE e della società A.S.D. A.C. S. ANTONIO ABATE 1971 avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ROSARIO ALFANO, Presidente e dirigente accompagnatore della soc. ASD AC S. Antonio Abate 1971 all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e artt. 39 e 43, commi 1 e 6, e artt. 45 e 61 comma 1 e 5 delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Abagnale Giuseppe e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l’utilizzo nella seguente gara: ASD AC S. Antonio Abate 1971 – Summa Rionale Trieste del 11.2.2018, valevole per il campionato Juniores Regionale;

 

VINCENZO DEL SORBO, dirigente accompagnatore della soc. ASD AC S. Antonio Abate 1971 all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 del Codice di Giustizia Sportiva , anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società ASD AC S. Antonio Abate 1971 nella gara ASD AC S. Antonio Abate 1971 – Summa Rionale Trieste del 11.2.2018, valevole per il campionato Juniores Regionale, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato e, il calciatore Abagnale Giuseppe, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

GIUSEPPE ABAGNALE, calciatore, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara ASD AC S. Antonio Abate 1971 – Summa Rionale Trieste del 11.2.2018, valevole per il campionato Juniores Regionale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

A.S.D. A.C. S. ANTONIO ABATE 1971, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Rosario  ALFANO  in proprio  e,  in qualità  di Presidente e  legale

rappresentante per conto della società A.S.D. A.C. S. ANTONIO ABATE 1971, Vincenzo DEL SORBO e Giuseppe ABAGNALE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Rosario ALFANO, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo DEL SORBO, 2 giornate di squalifica per il Sig. Giuseppe ABAGNALE e di 1 punto di penalizzazione e € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. A.C. S. ANTONIO ABATE 1971;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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