F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 246/AA del 22/05/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: LORENZI – PARISI – ASD POL RONDINELLA 1955

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 624 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Davide LORENZI e Antonio PARISI e della società POLISPORTIVA RONDINELLA A.S.D. 1955 avente ad oggetto la seguente condotta:

 

DAVIDE LORENZI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società POL. RONDINELLA A.S.D. 1955, in violazione dell’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, al termine della gara POL. RONDINELLA A.S.D. 1955 vs G.S.D. AFFORESE, disputata in data 17.05.2018 e valida per i play off del Campionato di Seconda Categoria (CR Lombardia) stagione sportiva 2017/18, tenuto un comportamento gravemente antisportivo, irriverente e irriguardoso nei confronti della società G.S.D. AFFORESE e, per l’effetto, anche dei suoi tesserati e sostenitori tutti. In particolare, per aver gettato su di un fuoco in precedenza acceso e quindi lasciato lentamente bruciare un gagliardetto della società G.S.D. AFFORESE come testimoniato da una ripresa audio/video postata e diffusa attraverso il social media denominato “Whatsapp”;

 

ANTONIO PARISI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società POL. RONDINELLA A.S.D. 1955, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 11, comma,

1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver al termine della gara POL. RONDINELLA A.S.D. 1955 vs G.S.D. AFFORESE, disputata in data 17.05.2018 e valida per i play off del Campionato di Seconda Categoria (CR Lombardia) stagione sportiva 2017/18, rivolto (unitamente ad altre persone rimaste, allo stato, non identificate) all’indirizzo della società G.S.D. AFFORESE e quindi più in generale dei suoi tesserati e sostenitori, parole e frasi ingiuriose, offensive e finanche espressione di discriminazione;

 

POLISPORTIVA RONDINELLA A.S.D. 1955, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Davide LORENZI e ANTONIO PARISI, e dal Sig. Claudio Luigi Desiderati, in qualità legale rappresentante, per conto della società POLISPORTIVA RONDINELLA A.S.D. 1955;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di squalifica per il Sig. Davide LORENZI, 2 mesi di squalifica per il Sig. Antonio PARISI, e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA RONDINELLA A.S.D. 1955;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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