F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 247/AA del 23/05/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BAZZURRI – GSD CASA DEL DIAVOLO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1082 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Marcello BAZZURRI e della società G.S.D. CASA DEL DIAVOLO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MARCELLO BAZZURRI, iscritto nell’albo dei tecnici e tesserato nella corrente stagione sportiva per la società G.S.D. Casa del Diavolo, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, dell’art. 5, comma 1, e dell’art. 11, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un’intervista pubblicata in data 31.03.2019 sulla piattaforma web “youtube”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, della competenza e della capacità professionale della terna arbitrale della gara SAN MARCO JUVENTINA – CASA DEL DIAVOLO disputata in data 31/03/2019 e valevole per il campionato di Promozione Regionale Umbria girone A, nonchè evidentemente discriminatorie “per motivi di sesso” nei confronti delle donne arbitro come direttore di gara dell’incontro indicato;

 

G.S.D. CASA DEL DIAVOLO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, dell’art. 5, comma 2, e dell’art. 11 comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio allenatore e tesserato, Sig. Marcello Bazzurri;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marcello BAZZURRI e dal Sig. Moreno Zolfaroli, in qualità legale rappresentante, per conto della società G.S.D. CASA DEL DIAVOLO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di squalifica per il Sig. Marcello BAZZURRI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società G.S.D. CASA DEL DIAVOLO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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