F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 248/AA del 27/05/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MASI – BERTI -ASD CALCIO GIOVANI LATINA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 469 pf 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanna MASI, Omar Miguel BERTI e della società A.S.D. CALCIO GIOVANI LATINA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIOVANNA MASI, Presidente della A.S.D. CALCIO GIOVANI LATINA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico (nella vigente formulazione di cui al C.U. FIGC n. 69 del 13 giugno 2018), per avere consentito o comunque non impedito che la programmazione atletica dei giovani 2007/2008 della A.S.D. LATINA CALCIO GIOVANI venisse affidata, in assenza di regolare tesseramento, al socio Sig. OMAR MIGUEL BERTI;

 

OMAR MIGUEL BERTI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico quale Istruttore giovani calciatori e allenatore calcio a cinque all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 33, 37 e 40 del Regolamento del Settore Tecnico (nella vigente formulazione di cui al C.U. FIGC n. 69 del 13 giugno 2018), per avere di fatto svolto, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, attività tecnica sia per la A.S.D. CALCIO GIOVANI LATINA, di cui peraltro stando alle dichiarazioni testimoniali è socio, sia per la società A.S.D. CISTERNA F.C.;

 

A.S.D. CALCIO GIOVANI LATINA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Giovanna MASI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. CALCIO GIOVANI LATINA e dal Sig. Omar Miguel BERTI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Giovanna MASI, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Omar Miguel BERTI e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO GIOVANI LATINA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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