F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 249/AA del 27/05/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MESSINA -ASD VALDERICE CALCIO 2013

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1107 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe MESSINA e della società A.S.D. VALDERICE CALCIO 2013 avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIUSEPPE MESSINA, all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della società A.S.D. Valderice Calcio 2013, in violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 5, commi 1, 4 e 6, lettera C, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere la società da lui rappresentata pubblicato un post sulla propria pagina social Facebook, poi successivamente ripresa e pubblicata da altro organo di stampa, contenente affermazioni violative di norme federali e lesive dell’onore, del decoro e del prestigio non solo dell’A.I.A e dei suoi associati quanto l’istituzione calcistica nel suo complesso;

 

A.S.D. VALDERICE CALCIO 2013, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe MESSINA in proprio e, in qualità di Presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VALDERICE CALCIO 2013;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig.

Giuseppe MESSINA e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VALDERICE CALCIO 2013;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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