F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 102/AA del 17/10/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: D’AMATO – ROMAGNOLI – ASD POGGIO SAN LORENZO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1326 pfi 18-19 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea D’AMATO e Marco ROMAGNOLI e  della  società  A.S.D.  POGGIO  SAN  LORENZO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

ANDREA D’AMATO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Poggio San Lorenzo, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 23 delle N.O.I.F., all’art. 44 del Regolamento della L.N.D. nonché all’art. 39 lett.     E) e lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019 (dall’inizio del Campionato al 12 aprile 2019, giorno in cui risulta ratificato il tesseramento del tecnico sig. Damiro Clementini), violato l’obbligo di affidare la conduzione tecnica della prima squadra della A.S.D. Poggio San Lorenzo - partecipante al Campionato di Seconda Categoria – Girone C, organizzato dal Comitato Regionale Lazio L.N.D. - ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, formalmente tesserato per la società, e per avere consentito o, comunque, non impedito che tale ruolo venisse di fatto esercitato, durante gli allenamenti e le gare, dal sig. Marco Romagnoli, soggetto non iscritto nei ruoli, sprovvisto della necessaria abilitazione del Settore Tecnico e tesserato per la Società in qualità di consigliere, per come confermato dall’interessato e dagli altri soggetti auditi e risultante dall’anagrafica federale e dalle distinte di gara;

 

MARCO ROMAGNOLI, all’epoca dei fatti tesserato quale consigliere per la A.S.D. Poggio San Lorenzo, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 23 delle N.O.I.F. e all’art. 39 lett. E) e Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019 (dall’inizio del Campionato al 12 aprile 2019, giorno in cui risulta ratificato il tesseramento del tecnico sig. Damiro Clementini) di fatto assunto, in assenza della prescritta abilitazione e dell’iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico, la conduzione tecnica della prima squadra della A.S.D. Poggio San Lorenzo partecipante al Campionato di Seconda Categoria – Girone C organizzato dal Comitato Regionale Lazio, durante gli allenamenti e le gare, per come confermato dall’interessato e dagli altri soggetti auditi e risultante dall’anagrafica federale, dove è censito come consigliere, nonché dalle distinte di gara;

 

A.S.D. POGGIO SAN LORENZO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale

appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea D’AMATO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. POGGIO SAN LORENZO, e dal Sig. Marco ROMAGNOLI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 80 (ottanta)  giorni  di inibizione per il sig. Andrea D’AMATO, di 80 (ottanta) giorni di inibizione per il Sig. Marco ROMAGNOLI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. POGGIO SAN LORENZO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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