F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 103/AA del 17/10/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MORGIA – PIROLI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1075 pf 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo MORGIA e Domenico PIROLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MASSIMO MORGIA, Presidente della Asd Polisportiva Supino all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento al combinato disposto dell’ art. 23, comma 1, delle NOIF, con il Comunicato Ufficiale n° 1 della L.N.D., punto 14, lett. C, pubblicato il 01/07/2018, per avere consentito, permesso e autorizzato, nella sua qualità, la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato di Serie C2 di calcio a cinque, nella stagione 2018/19, al Signor Domenico Piroli , tesserato quale dirigente, seppur sprovvisto della necessaria qualifica per la suindicata categoria, in quanto privo dei titoli abilitativi richiesti dalla già richiamata disposizione federale, quali lo status di allenatore di Calcio a Cinque, abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici;

 

DOMENICO PIROLI, Dirigente tesserato con la Asd Polisportiva Supino all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento al combinato disposto dell’ art. 23, comma 1 delle NOIF, con il Comunicato Ufficiale n° 1 della L.N.D., punto 14, lett. C, per avere assunto, nella stagione 2018/19, senza averne titolo, la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato di Serie C2 di calcio a cinque, in assenza della abilitazione prevista dalla normativa di riferimento, comparendo formalmente in tale qualità nelle distinte delle gare Asd Polisportiva Supino / Asd Frassati Agnani del 10/11/2018, Asd Polisportiva Supino / Sporting Club Palestrina del 08/12/2018 e Asd Polisportiva Supino / Asd Ardea del 19/01/2019;

 

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Massimo MORGIA e Domenico PIROLI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Massimo MORGIA, di 3 (tre) mesi e 10 (dieci) giorni di inibizione per il Sig. Domenico PIROLI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

F.I.G.C. - Presidente  Federale – 2019-2020 - figc.it - atto non ufficiale - CU N. 104/AA del 17/10/2019 - Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DI GIULIO

 

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1416 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Giacomo DI GIULIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIACOMO DI GIULIO, allenatore di base iscritto all’albo del settore tecnico all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all’art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver svolto, nella stagione 2018/2019 e precisamente fino al 20.12.2018, data del proprio tesseramento, le funzioni di allenatore in favore della F.C. ASD Tossicia (partecipante al Campionato Promozione Girone A – Abruzzo), senza essere regolarmente tesserato con quest’ultima, secondo quanto emerso da numerose distinte di gara;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giacomo DI GIULIO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Giacomo DI GIULIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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