F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 105/AA del 18/10/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: LAZZARO – CIANCAGLINI – AC SCERNI ASD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 958 pfi 18-19 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto LAZZARO e Alessio CIANCAGLINI e della  società  A.C.  SCERNI  A.S.D.,  avente  ad oggetto la seguente condotta:

 

ROBERTO LAZZARO, Presidente della società A.C. Scerni A.S.D. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia, in relazione all’art. 44, comma 1, del Regolamento L.N.D, nonché dell’art. 23 delle NOIF, per aver consentito ai sig.ri Cianci Nicola, Lupo Giuseppe e Ciancaglini Alessio, persone non abilitate e prive di qualifica, in quanto non iscritte ad alcun Albo o ruolo del Settore Tecnico, di svolgere di fatto, nella S.S. 2018/2019 l’attività di allenatore e/o collaboratore tecnico della prima squadra della propria società, partecipante al campionato di Prima Categoria organizzato dalla L.N.D. – C.R. Abruzzo, con il consapevole ausilio del “prestanome” sig. De Guglielmo Vincenzo quale allenatore tesserato;

 

 

ALESSIO CIANCAGLINI, tesserato in qualità di calciatore all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver svolto scientemente e consapevolmente, pur non avendone titolo, in quanto non abilitato e non iscritto in alcun Albo o ruolo del Settore Tecnico, unitamente ai sig.ri Lupo Giuseppe e Cianci Nicola, l’attività di allenatore e/o collaboratore tecnico l’attività di allenatore della prima squadra della società A.C. Scerni A.S.D., partecipante al campionato di Prima Categoria organizzato dalla L.N.D. – C. R. Abruzzo, utilizzando a tal fine la funzione di “prestanome” del tecnico abilitato sig. De Guglielmo Vincenzo;

 

 

A.C. SCERNI A.S.D., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto LAZZARO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. SCERNI A.S.D. e dal  Sig.  Alessio CIANCAGLINI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il sig. Roberto LAZZARO, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Alessio CIANCAGLINI,  e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.C. SCERNI A.S.D.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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