F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 108/AA del 18/10/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: RASTELLI – ROCCI – RONDOLONE – ASD REAL CASTELLALTO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1175 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Loreto RASTELLI, Domenico ROCCI, Toni RONDOLONE, e della società A.S.D. REAL CASTELLALTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

LORETO RASTELLI, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Real Castellalto, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 44, comma 1, del Regolamento L.N.D nonché dell’art. 23 delle NOIF, per aver consentito al sig. Rondolone Toni, persona non abilitata e priva di qualifica, in quanto non iscritta ad alcun Albo o ruolo del Settore Tecnico, di svolgere di fatto, nella s.s. 2018/2019, l’attività di allenatore e/o collaboratore tecnico della prima squadra della propria società partecipante al campionato di Seconda Categoria organizzato dalla L.N.D. – C.R. Abruzzo con il consapevole ausilio del “prestanome” sig. Rocci Domenico quale allenatore-calciatore tesserato;

 

DOMENICO ROCCI, allenatore Uefa B - codice 118733 - abilitato F.I.G.C e tesserato per la s.s. 2018/2019 a favore della società A.S.D. Real Castellalto, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 37, comma 1, ed all’art. 39, lett. D, del Reg. del Settore Tecnico, per aver consentito l’espletamento di fatto dell’attività di allenatore e/o collaboratore tecnico della prima squadra della società A.S.D. Real Castellalto al sig. Rondolone Toni, non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o ruolo del Settore Tecnico, fungendo a favore dello stesso da prestanome;

 

TONI RONDOLONE, tesserato in qualità di Dirigente Accompagnatore, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver svolto scientemente e consapevolmente, pur non avendone titolo in quanto non abilitato e non iscritto in alcun Albo o ruolo del Settore Tecnico, l’attività di allenatore e/o collaboratore tecnico della prima squadra della società A.S.D. Real Castellalto partecipante al campionato di Seconda Categoria organizzato dalla L.N.D. – C. R. Abruzzo, utilizzando a tal fine la funzione di “prestanome” del tecnico abilitato sig. Rocci Domenico;

 

A.S.D. REAL CASTELLALTO, per responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte rispettivamente ascrivibili al proprio Presidente munito di legale rappresentanza nonché agli altri soggetti alla quale appartenevano al momento della consumazione delle rispettive violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività contestata, ex art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S.;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Loreto RASTELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL CASTELLALTO, Domenico ROCCI e Toni RONDOLONE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Loreto RASTELLI, di 2 mesi di squalifica per il Sig. Domenico ROCCI, di 2 mesi di inibizione per il sig. Toni RONDOLONE, e di € 334 (trecentotrentaquattro/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL CASTELLALTO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it