F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 109/AA del 18/10/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 129 sexies CGS formulata da: DI GIROLAMO – S.S.D. COLONNA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 182 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Simone DI GIROLAMO e della società S.S.D. COLONNA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

SIMONE  DI  GIROLAMO,  all’epoca  dei  fatti  Rappresentante  legale  della  società

S.S.D. COLONNA, in violazione dell’art. 4 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto statuito nella Sez. 10. del C.U. n.1 S.G.S. F.I.G.C. s/s 19/20 del 02/07/19 ovvero, stante il principio di immedesimazione organica esistente tra esso e la Società da egli rappresentata, per aver quest’ultima organizzato Raduni per giovani calciatori (ovvero eventi con fini promozionali della scuola calcio del club rivolti ai nati dal 2007 al 2014), da svolgersi nelle giornate del 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 luglio 2019 senza aver dapprima provveduto a darne formale e tempestiva comunicazione al Coordinatore del S.G.S. F.I.G.C. del Lazio territorialmente competente;

 

S.S.D. COLONNA, per responsabilità diretta, ex art. 6 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti addebitabili al Sig. Simone DI GIROLAMO, nella propria ricordata qualità all’epoca dei fatti di legale rappresentante società;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Simone DI GIROLAMO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. COLONNA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 10 giorni di inibizione per il Sig. Simone DI GIROLAMO e di € 100 di ammenda per la società S.S.D. COLONNA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it