F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 111/AA del 18/10/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FASCIANI – ASD MARSICANA SC

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 643 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Roberto FASCIANI e della società A.S.D. MARSICANA S.C., avente  ad  oggetto  la  seguente condotta:

 

 

ROBERTO FASCIANI, all’epoca dei fatti presidente della società A.S.D. Marsicana, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 4, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, la società da lui rappresentata, omesso di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, con riferimento a quanto accaduto in occasione della gara del Campionato Regionale di Seconda Categoria Marsicana – Polisportiva Morronese del 9.12.2018, in occasione della quale un soggetto non identificato aveva colpito al volto il calciatore della Polisportiva Morronese Emanuele La Civita con violenza tale da rendere necessario l’intervento di una autoambulanza del 118 e il trasferimento presso il più vicino Reparto di Pronto Soccorso, dove il La Civita veniva trattenuto e dimesso solo in tarda serata con un referto di 5 giorni di prognosi e cure;

 

A.S.D. MARSICANA S.C., ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal suo presidente, signor Roberto Fasciani;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto FASCIANI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. MARSICANA S.C.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Roberto FASCIANI e di € 500 di ammenda per la società A.S.D. MARSICANA S.C.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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