F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 112/AA del 21/10/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: FIORENTINI – A.S.D. SAVIO S.R.

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 184 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Paolo FIORENTINI e della società A.S.D. SAVIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

PAOLO FIORENTINI, Rappresentante legale della società A.S.D. SAVIO S.R.L. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto statuito nella Sez. 10. del C.U. n.1 S.G.S. F.I.G.C., s/s 19/20 del 02/07/19 ovvero, stante il principio di immedesimazione organica esistente tra esso e la Società da egli rappresentata, per aver quest’ultima organizzato Raduni per giovani calciatori (ovvero eventi con fini promozionali della scuola calcio del club rivolti ai nati dal 2007 al 2009), da svolgersi nelle giornate del 1, 2, 4 e 5 luglio 2019 (presso il centro sportivo “RAIMONDO VIANELLO” sito in Roma in Via Norma, 9) senza aver dapprima provveduto a darne formale e tempestiva comunicazione al Coordinatore del S.G.S. F.I.G.C. del Lazio territorialmente competente;

 

A.S.D. SAVIO S.R.L., per responsabilità diretta, ex art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti addebitabili al Sig. Paolo FIORENTINI, nella propria ricordata qualità all’epoca dei fatti di legale rappresentante della società;

 

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo FIORENTINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SAVIO S.R.L.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 10 (dieci) giorni di inibizione per  il Sig. Paolo FIORENTINI e di € 100 (cento/00) di ammenda per la società A.S.D. SAVIO SRL;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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