F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 13/AA del 08/07/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CIUFFARELLA – CALIGIURI – ASD FERENTINO CALCIO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 814 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio CIUFFARELLA, Carlo Maria CALIGIURI e della società A.S.D. FERENTINO CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANTONIO CIUFFARELLA, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante, della A.S.D. FERENTINO CALCIO, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1,  del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 33, 37 e 39 lett. Ga) del vigente Regolamento del Settore Tecnico nonché al punto 1 lett. c) del C.U. n. 1 del 2 luglio 2018 del Settore Giovanile e Scolastico per non avere adempiuto all’obbligo previsto per le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base, di tesserare un Responsabile Tecnico dell’Attività di Base e, per avere, consentito o, comunque non impedito che tale ruolo venisse di fatto affidato al sig. CARLO MARIA CALIGIURI, soggetto iscritto nei ruoli del Settore Tecnico ma tesserato per la A.S.D. FERENTINO CALCIO solo in qualità di calciatore, per come risulta dalle dichiarazioni rese dall’interessato e da altri tesserati auditi, dagli archivi del Settore Tecnico e dall’anagrafica federale di censimento della Società;

 

CARLO MARIA CALIGIURI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico quale allenatore di base, all’epoca dei fatti, tesserato quale calciatore della A.S.D. FERENTINO CALCIO, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 33, 37 e 39 lett. Ga) del vigente Regolamento del Settore Tecnico nonché al punto 1 lett. c) del C.U. n. 1 del 2 luglio 2018 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere svolto, nella stagione sportiva 2018/2019, in assenza di tesseramento per tale ruolo, attività di base quale allenatore per i calciatori appartenenti alle categorie pulcini ed esordienti della A.S.D. FERENTINO CALCIO, per come risulta dalle dichiarazioni rese dall’interessato e da altri tesserati auditi, dagli archivi del Settore Tecnico e dall’anagrafica federale della Società dove è censito quale calciatore;

 

A.S.D. FERENTINO CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Antonio CIUFFARELLA in proprio e, in qualità di Presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. FERENTINO CALCIO e Carlo Maria CALIGIURI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Antonio CIUFFARELLA, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Carlo Maria CALIGIURI e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. FERENTINO CALCIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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