F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 14/AA del 08/07/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PARLATO – ASD GIALLO BLEU S.

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1161pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo PARLATO e della società A.S.D. GIALLO BLEU S.ANTONIO ABATE avente ad oggetto la seguente condotta:

 

VINCENZO PARLATO, Presidente dell’ ASD Giallo Bleu S. Antonio Abate, all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, commi 1 e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e

39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Schettino Agostino e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l’utilizzo nella gara Fidelis Agro/ASD Giallo Bleu S. Antonio Abate del 24/03/2018 3° Categoria Salerno;

 

 

A.S.D. GIALLO BLEU S.ANTONIO ABATE, responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività ai sensi dell’art. 1 bis comma 5 CGS;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo PARLATO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GIALLO BLEU S.ANTONIO ABATE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo PARLATO e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e 1 punto di penalizzazione per la società A.S.D. GIALLO BLEU S.ANTONIO ABATE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it