F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 18/AA del 12/07/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DRAPPO – MIGLIVACCA – OTTOLINA – INVERNIZZI – ASD SANMARINESE CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1329 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea DRAPPO, Simone MIGLIAVACCA, Lorenzo OTTOLINA, Matteo INVERNIZZI e della società A.S.D. SANMARTINESE CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANDREA DRAPPO, calciatore in forza alla A.S.D. SAN MARTINESE CALCIO all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, in concorso con i Sig.ri Simone MIGLIAVACCA, Lorenzo OTTOLINA, Matteo INVERNIZZI, a margine e in sede di commento di quanto occorso in occasione dell’incontro A.S.D SANMARTINESE CALCIO vs ACCADEMIA BORGOMANERO, disputato in data 10.02.19 e valevole per la Coppa Giovanissimi Delegazione Di Novara Under 15 stagione sportiva in corso, gravemente leso l’onore, il decoro e il prestigio dell’Arbitro (A.E. Sig.ra Teresa DETTA della Sezione A.I.A. di Novara) che ebbe a dirigere quella gara, nonché, per l’effetto e più in generale, quello proprio dell’istituzione arbitrale nel suo complesso mediante l’utilizzo del social network “Instagram”;

 

SIMONE MIGLIAVACCA, calciatore in forza alla A.S.D. SAN MARTINESE CALCIO all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, in concorso con i Sig.ri Andrea DRAPPO, Lorenzo OTTOLINA, Matteo INVERNIZZI, a margine e in sede di commento di quanto occorso in occasione dell’incontro A.S.D SANMARTINESE CALCIO vs ACCADEMIA BORGOMANERO, disputato in data 10.02.19 e valevole per la Coppa Giovanissimi Delegazione Di Novara Under 15 stagione sportiva in corso, gravemente leso l’onore, il decoro e il prestigio dell’Arbitro (A.E. Sig.ra Teresa DETTA della Sezione A.I.A. di Novara) che ebbe a dirigere quella gara, nonché, per l’effetto e più in generale, quello proprio dell’istituzione arbitrale nel suo complesso mediante l’utilizzo del social network “Instagram”;

 

Lorenzo OTTOLINA, calciatore in forza alla A.S.D. SAN MARTINESE CALCIO all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, in concorso con i Sig.ri Andrea DRAPPO, Simone MIGLIAVACCA, Matteo INVERNIZZI, a margine e in sede di commento di quanto occorso in occasione dell’incontro A.S.D SANMARTINESE CALCIO vs ACCADEMIA BORGOMANERO, disputato in data 10.02.19 e valevole per la Coppa Giovanissimi Delegazione Di Novara Under 15 stagione sportiva in corso, gravemente leso l’onore, il decoro e il prestigio dell’Arbitro (A.E. Sig.ra Teresa DETTA della Sezione A.I.A. di Novara) che ebbe a dirigere quella gara, nonché, per l’effetto e più in generale, quello proprio dell’istituzione arbitrale nel suo complesso mediante l’utilizzo del social network “Instagram”;

 

Matteo INVERNIZZI, calciatore in forza alla A.S.D. SAN MARTINESE CALCIO all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 5 comma 1 del Codice di Giustizia  Sportiva,  per  aver,  in  concorso  con  i  Sig.ri  Andrea  DRAPPO,  Simone MIGLIAVACCA, Lorenzo OTTOLINA, a margine e in sede di commento di quanto occorso in occasione dell’incontro A.S.D SANMARTINESE CALCIO vs ACCADEMIA BORGOMANERO, disputato in data 10.02.19 e valevole per la Coppa Giovanissimi Delegazione Di Novara Under 15 stagione sportiva in corso, gravemente leso l’onore, il decoro e il prestigio dell’Arbitro (A.E. Sig.ra Teresa DETTA della Sezione A.I.A. di Novara) che ebbe a dirigere quella gara, nonché, per l’effetto e più in generale, quello proprio dell’istituzione arbitrale nel suo complesso mediante l’utilizzo del social network “Instagram”;

 

A.S.D. SANMARTINESE CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, e 5, comma 2, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Corrado CUSARO, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SANMARTINESE CALCIO, Andrea DRAPPO, Simone MIGLIAVACCA, Lorenzo OTTOLINA e Matteo INVERNIZZI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica da scontare alla ripresa della nuova stagione agonistica/sportiva 2019/2020 per il Sig. Andrea DRAPPO, di 1 (una) giornata di squalifica da scontare alla ripresa della nuova stagione agonistica/sportiva 2019/2020 per il Sig. Simone MIGLIAVACCA, di 1 (una) giornata di squalifica da scontare alla ripresa della nuova stagione agonistica/sportiva 2019/2020 per il Sig. Lorenzo OTTOLINA, di 1 (una) giornata di squalifica da scontare alla ripresa della nuova stagione agonistica/sportiva 2019/2020 per il Sig. Matteo INVERNIZZI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SANMARTINESE CALCIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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