F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 19/AA del 12/07/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BURDO https://www.figc.it/media/97634/18-32-sexies-drappo-miglivacca-ottolina-invernizzi-asd-sanmarinese-calcio.pdf

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 718 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Carlo BURDO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

CARLO BURDO, calciatore all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito al Sig. Semerano Pierangelo, Segretario con potere di firma della società A.S.D. Ostuni 1945, di porre la propria firma apocrifa sul modulo di tesseramento a favore della già richiamata società A.S.D. Ostuni 1945;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carlo BURDO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Carlo BURDO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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