F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 1/AA del 01/07/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BIGNARDI – DE BIAGGI – VOLTANI – ZANFORLINI – ASD FIESSESE

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 879 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca BIGNARDI, Matteo DE BIAGGI, Giuliano VOLTANI, Maurizio ZANFORLIN e della società ASD FIESSESE avente ad oggetto la seguente condotta:

 

LUCA BIGNARDI, Presidente e legale rappresentante della società ASD FIESSESE, la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. F.I.G.C. e 10, comma 2, del C.G.S. F.I.G.C., anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale; 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Matteo DE BIAGGI, relativamente alle 2 gare sotto indicate e di dotarlo di specifica copertura assicurativa ed, inoltre, per non averlo fatto sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva relativamente alle gare sotto indicata, consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso delle seguenti 2 gare :

 

Campionato Provinciale Juniores Under 19 Girone A C.R. Veneto – S.S. 2018-19 13.10.2018 PORTO VIRO - ASD FIESSESE

20.10.2018 ASD FIESSESE - PAPOZZE;

 

MATTEO DE BIAGGI all'epoca dei fatti non ancora tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 1bis, comma 5, del C.G.S., per la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. F.I.G.C., 10, comma 2, del C.G.S. F.I.G.C., 46, comma 6, C.G.S. F.I.G.C., 43, comma 1, delle N.O.I.F., per aver egli disputato le 2 gare sotto indicate nelle fila della Società ASD FIESSESE senza averne titolo perché non tesserato con detta società e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa ed, inoltre, per non essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva:

 

Campionato Provinciale Juniores Under 19 Girone A C.R. Veneto – S.S. 2018-19 13.10.2018 PORTO VIRO - ASD FIESSESE 20.10.2018 ASD FIESSESE - PAPOZZE;

 

GIULIANO VOLTANI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD FIESSESE, la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. F.I.G.C., anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.I.F., 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara sotto indicata, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Matteo DE BIAGGI, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva:

 

Campionato Provinciale Juniores Under 19 Girone A C.R. Veneto – S.S. 2018-19 13.10.2018 PORTO VIRO - ASD FIESSESE;

 

MAURIZIO ZANFORLIN, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD FIESSESE, la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. F.I.G.C., anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.I.F., 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara sotto indicata, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Matteo DE BIAGGI, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva:

 

Campionato Provinciale Juniores Under 19 Girone A C.R. Veneto – S.S. 2018-19 20.10.2018 ASD FIESSESE - PAPOZZE;

 

ASD FIESSESE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Luca BIGNARDI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società ASD FIESSESE, Matteo DE BIAGGI, Giuliano VOLTANI e Maurizio ZANFORLIN;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 50 giorni di inibizione per il Sig. Luca BIGNARDI, 2 giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Matteo DE BIAGGI, 20 giorni di inibizione per il Sig. Giuliano VOLTANI, 20 giorni di inibizione per il Sig. Maurizio ZANFORLIN e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e 2 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato Juniores Provinciale per la società ASD FIESSESE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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