F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 2/AA del 01/07/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CARNEVALI – SASSUOLO CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 443 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Giovanni CARNEVALI e della società U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l. avente ad oggetto la seguente condotta:

 

Giovanni CARNEVALI, all’epoca dei fatti e oggi Amministratore Delegato dell’U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L.: violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 3.1 e 5.5 del Regolamento per i servizi di procuratore sportivo della F.I.G.C. per aver sottoscritto, in nome, per conto e nell’interesse dalla società U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L., tanto il contratto di rappresentanza del 25.01.2017 con il Procuratore Sportivo Gaetano Paolillo (cui è seguito, in data 31.01.2017 il primo contratto per prestazioni sportive tra il SASSUOLO e il calciatore SCAMACCA) quanto il successivo contratto congiunto di rappresentanza del 20.11.2017 (cui è seguito, in data 21.11.2017 il rinnovo annuale del contratto per prestazioni sportive tra il SASSUOLO e il calciatore SCAMACCA) senza aver provveduto, in entrambi i casi, al deposito dei suddetti contratti di rappresentanza presso la FIGC e, dunque, per aver concluso contratti sportivi con il calciatore Gianluca SCAMACCA con l’intermediazione del Procuratore Sportivo Gaetano Paolillo in virtù di contratti di rappresentanza inefficaci ex art. 5.5 del Regolamento per i servizi di procuratore sportivo della F.I.G.C;

 

U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al suo Amministratore Delegato nonché la responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, stesso codice per quanto ascritto al calciatore Gianluca SCAMACCA;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni CARNEVALI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 10 giorni di inibizione € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Giovanni CARNEVALI e di € 8.000,00 (ottomila/00) di ammenda per la società U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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