F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 26/AA del 18/07/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ONISCODI – GAVRILOV – FERRARI – FRANZONI – FREZZATO – AS ROBBIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 951 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabio ONISCODI, Maxim GAVRILOV, Francesco FERRARI, Claudio FRANZONI, Alessandro FREZZATO e della società A.S. ROBBIO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

FABIO ONISCODI, Presidente e legale rappresentante della società AS ROBBIO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale; 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore GAVRILOV MAXIM e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso delle gare del Campionato Allievi Provinciale Under 17, Girone B, C.R. Lombardia, Stagione  Sportiva  2018-19, Città di Vigevano – Robbio del 14.10.2018, Robbio – Atletico Lomello del 20.10.2018, Cilavegna – Robbio del 27.10.2018, Robbio – Bereguardo del 02.12.2018;

 

MAXIM GAVRILOV, all'epoca dei fatti non ancora tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 1bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., 46,comma 6, Codice di  Giustizia Sportiva F.I.G.C., 43, comma 1, delle N.O.I.F, per aver egli disputato le gare del Campionato Allievi Provinciale Under 17, Girone B, C.R. Lombardia, Stagione Sportiva 2018-19, Città di Vigevano – Robbio del 14.10.2018, Robbio – Atletico Lomello del 20.10.2018, Cilavegna – Robbio del 27.10.2018, Robbio – Bereguardo del 02.12.2018, nelle file della Società AS ROBBIO, senza averne titolo perché non tesserato con detta società e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

FRANCESCO FERRARI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società AS ROBBIO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.I.F., 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gare Città di Vigevano – Robbio del 14.10.2018, Robbio – Atletico Lomello del 20.10.2018, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore GAVRILOV MAXIM, sottoscrivendo le relative due distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso, consegnate al Direttore della Gara, e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare menzionate senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

CLAUDIO FRANZONI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società AS ROBBIO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C, anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.I.F., 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara Cilavegna – Robbio del  27.10.2018,  in  cui  è  stato  impiegato  in  posizione  irregolare,  in  quanto  non tesserato, il calciatore GAVRILOV MAXIM, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso, consegnata al Direttore di Gara, e consentendo così che lo stesso partecipasse alla menzionata gara senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

ALESSANDRO FREZZATO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società AS ROBBIO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., anche in relazione agli artt. 43, comma 1 delle N.O.I.F., 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara Robbio – Bereguardo del 02.12.2018, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore GAVRILOV MAXIM, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso, consegnata al Direttore della Gara, e consentendo così che lo stesso partecipasse alla menzionata gara senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

A.S. ROBBIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Fabio ONISCODI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S. ROBBIO, Maxim GAVRILOV, Francesco FERRARI, Claudio FRANZIONI e Alessandro FREZZATO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 26 (ventisei) giorni di inibizione per il Sig. Fabio ONISCODI, di 1 giornata di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza Stagione Sportiva 2019/2020 per il Sig. Maxim GAVRILOV, di 14 (quattordici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco FERRARI, di 10 (dieci) giorni di inibizione per il Sig. Claudio FRANZONI, di 10 (dieci) giorni di inibizione per il Sig. Alessandro FREZZATO e di € 200,00 di ammenda e 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Allievi Lombardia Maschile Stagione Sportiva 2019/2020 per la società A.S. ROBBIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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