F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 25/AA del 18/07/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FISCALETTI – GIULIANI -VIS PESARO DAL 1898 SRL – ASD CARISSIMI 2016

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 731 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimiliano FISCALETTI, Massimo GIULIANI e delle società VIS PESARO DAL 1898 SRL e A.S.D. CARISSIMI 2016 avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MASSIMILIANO FISCALETTI, allenatore di base all’epoca dei fatti, in violazione dell'art.1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, l'art 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, ora trasfuso nell'art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, l'art.23, comma 2 delle N.O.I.F., in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1 delle N.O.I.F. e dall'art 34, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ora trasfuso nell'art. 33, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione a quanto previsto dall'art. 41, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ora trasfuso nell'art. 40, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, e dall'art. 38, comma 4 delle N.O.I.F., per aver svolto, nel corso della stagione sportiva 2016/2017, attività di allenatore e/o comunque mansioni per la società A.S.D. CARISSIMI 2016 senza essere regolarmente tesserato per la stessa società, nonché per aver svolto, nel corso della stagione sportiva 2017/2018 e 2018/2019, l'attività di allenatore della squadre minori per la società VIS PESARO DAL 1898 SRL e l'attività di allenatore e/o comunque mansioni all'interno della società A.S.D. CARISSIMI 2016;

 

MASSIMO GIULIANI, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. CARISSIMI 2016 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1 delle N.O.I.F. e dall'art. 38, comma 4 delle N.O.I.F., per aver consentito e comunque non impedito al tecnico FISCALETTI Massimiliano di svolgere, nel corso della stagione sportiva 2016/2017, attività di allenatore e/o comunque mansioni per la società A.S.D. CARISSIMI 2016 senza essere regolarmente tesserato per la stessa società, nonché di svolgere, nel corso delle stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019, l'attività di allenatore e/o comunque mansioni all'interno della società A.S.D. CARISSIMI 2016, mentre lo stesso svolge l'attività di allenatore delle squadre minori per la società VIS PESARO DAL 1898 SRL presso la quale è regolarmente tesserato;

 

VIS PESARO DAL 1898 SRL, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte ai propri tesserati;

 

A.S.D. CARISSIMI 2016, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Guerrino AMADORI in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società VIS PESARO DAL 1898 SRL, Massimo GIULIANI in proprio e, in qualità di presidente  e  legale  rappresentante,  per  conto  della  società  A.S.D.  CARISSIMI  2016  e Massimiliano FISCALETTI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di squalifica per il Sig. Massimiliano FISCALETTI, 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Massimo GIULIANI, di € 1334,00 (mille trecento trentaquattro) di ammenda per la società VIS PESARO DAL 1898 SRL e di € 400,00 (quattrocento) di ammenda per la società A.S.D. CARISSIMI 2016;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it