F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 28/AA del 24/07/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CRIPPA-CAON-FOGHINAZZI-UP GAVIRATE CALCIO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 991 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Oscar CRIPPA, Cristian CAON, Massimo FOGHINAZZI e della società U.P. GAVIRATE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

OSCAR CRIPPA, allenatore di base Uefa B e allenatore dei portieri, all’epoca dei fatti tesserato per la società U.P. Gavirate Calcio con qualifica di Allenatore, in violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli articoli 17 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nella stagione sportiva 2018/2019, funzione di prestanome al Sig. Cristian Caon, non abilitato alla guida tecnica;

 

CRISTIAN CAON, all’epoca dei fatti tesserato per la società U.P. Gavirate Calcio con qualifica di Dirigente-Tecnico I squadra, in violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 17 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, perché si tesserava, nella stagione sportiva 2018/2019, per la società U.P. Gavirate Calcio con la qualifica di dirigente svolgendo, di fatto, attività di allenatore della predetta società senza essere in possesso dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico;

 

MASSIMO FOGHINAZZI, all’epoca dei fatti Presidente munito di poteri di legale rappresentanza della società U.P. Gavirate Calcio, in violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto prescritto dagli artt. 17 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito ed avallato, pur essendo a conoscenza della mancanza dei necessari requisiti abilitativi previsti dal Regolamento del Settore Tecnico in capo al Sig. Cristian Caon, la conduzione tecnica della squadra di svolta di fatto da quest’ultimo nella stagione sportiva 2018/2019;

 

U.P. GAVIRATE CALCIO, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta ascritta al proprio Presidente, nonché per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte ascritte ai propri tesserati;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Oscar CRIPPA, Cristian CAON e Massimo FOGHINAZZI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.P. GAVIRATE CALCIO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di tre mesi di squalifica per il Sig. Oscar CRIPPA, tre mesi di inibizione per il Sig. Cristian COEN, tre mesi di inibizione per il Sig. Massimo FOGHINAZZI e € 600,00 di ammenda per la società U.P. GAVIRATE CALCIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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