F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 29/AA del 24/07/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PISI-TINCATI-BOLA-ASD GS FELINO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 821 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Pierpaolo PISI, Giovanni TINCATI, Dante BOLA e della società A.S.D. GS FELINO, avente  ad oggetto la seguente condotta:

 

PIERPAOLO PISI, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico, all’epoca dei fatti tesserato come allenatore della società A.S.D. GS FELINO, in violazione dell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art.39 lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito e comunque non impedito l'espletamento di fatto dell'attività di allenatore della squadra allievi provinciali della società A.S.D. GS FELINO nel corso della stagione sportiva 2018/2019 al Sig. TINCATI Giovanni soggetto non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico;

 

GIOVANNI TINCATI, all’epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. GS FELINO, in violazione dell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art.39 lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto di fatto l'attività di allenatore della squadra allievi provinciali della società A.S.D. GS FELINO nel corso della stagione sportiva 2018/2019 non essendo abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico;

 

DANTE BOLA, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. GS FELINO, in violazione dell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art.39 lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito e comunque non impedito l'espletamento di fatto dell'attività di allenatore della squadra allievi provinciali della società A.S.D. GS FELINO nel corso della stagione sportiva 2018/2019 al Sig. TINCATI Giovanni soggetto non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico;

 

A.S.D. GS FELINO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte antiregolamentari ascritte al proprio Presidente ed ai propri tesserati;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Pierpaolo PISI, Giovanni TINCATI e Dante BOLA in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. GS FELINO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di due mesi di squalifica per il Sig. Pierpaolo PISI, tre mesi di inibizione per il Sig. Giovanni TINCATI, tre mesi di inibizione per il Sig. Dante BOLA e € 300,00 di ammenda per la società A.S.D. GS FELINO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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