F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 30/AA del 26/07/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CESARINI-GNIGNERA-LAMA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 313 pf 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Lorenzo CESARINI, Riccardo GNIGNERA e Riccardo LAMA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

LORENZO CESARINI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia, in violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

 

RICCARDO GNIGNERA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia, in violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

 

RICCARDO LAMA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia, in violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Lorenzo CESARINI, Riccardo GNIGNERA e Riccardo LAMA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di tre giornate di squalifica per il Sig. Lorenzo CESARINI, tre giornate di squalifica per il Sig. Riccardo GNIGNERA, due giornate di squalifica per il Sig. Riccardo LAMA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

F.I.G.C. - Presidente  Federale – 2019-2020 - figc.it - atto non ufficiale - CU N. 31/AA del 29/07/2019 - Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DELLE FAVE

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 313 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Gianluca DELLE FAVE, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIANLUCA DELLE FAVE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianluca DELLE FAVE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di due giornate di squalifica per il Sig. Gianluca DELLE FAVE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it