F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 4/AA del 01/07/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GRIDEL – PERUZZO – PRIVITERA – ASD SAN LUIGI CALCIO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 307 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Valter GRIDEL, Ezio PERUZZO, Antonino PRIVITERA e della società A.S.D. SAN LUIGI CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

VALTER GRIDEL, consigliere della Asd San Luigi Calcio, nonché responsabile dell’organizzazione del torneo internazionale “Città di San Giusto” e sottoscrittore del relativo regolamento, in violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al combinato disposto di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento del Torneo internazionale “San Giusto“, nonché in riferimento al Comunicato Ufficiale N° 1 del 01/07/2017 del Settore Giovanile e Scolastico, punti

9.3 - a1) e 9.5 e al Comunicato Ufficiale n° 3 del 26/07/2017 del Settore Giovanile Scolastico, punto 6.9, per avere consentito, nella sua qualità, omettendo ogni necessaria e dovuta vigilanza, che il giovane calciatore Ivcevic Ivan, proveniente da prestito da società affiliata alla federazione slovena, partecipasse nelle fila della Asd San Luigi Calcio agli incontri JUVENTUS – ASD SAN LUIGI CALCIO, ASD SAN LUIGI CALCIO – GORICAASD SAN LUIGI CALCIO – STURM GRATZ e ASD SAN

LUIGI CALCIO – PORDENONE CALCIO SRL, valevoli per il torneo internazionale “San Giusto“, il tutto contrariamente a quanto indicato dal combinato disposto di cui all’articoli 2 e 3 del Regolamento del suindicato torneo che prevedeva l’utilizzo di prestiti solo se provenienti da società affiliate alla Figc;

 

EZIO PERUZZO, presidente della Asd San Luigi Calcio nella stagione 2017/2018 , in violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al combinato disposto di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento del Torneo internazionale “San Giusto“, nonché in riferimento al Comunicato Ufficiale N° 1 del 01/07/2017 del Settore Giovanile e Scolastico, punti 9.3 - a1) e 9.5 e al Comunicato Ufficiale n° 3 del 26/07/2017 del Settore Giovanile Scolastico, punto 6.9, per avere consentito, omettendo ogni necessaria vigilanza, che il giovane calciatore  Ivcevic Ivan, proveniente da prestito da società affiliata alla federazione slovena, partecipasse nelle fila della Asd San Luigi Calcio agli incontri JUVENTUS – ASD SAN LUIGI CALCIO, ASD SAN LUIGI CALCIO – GORICA, ASD SAN LUIGI CALCIO – STURM GRATZ e ASD SAN LUIGI CALCIO – PORDENONE CALCIO SRL , valevoli per il

torneo internazionale “San Giusto“, il tutto contrariamente a quanto indicato dal combinato disposto di cui all’articoli 2 e 3 del Regolamento del richiamato torneo, che prevedeva l’utilizzo di prestiti di calciatori solo se provenienti da società affiliate alla Figc;

 

ANTONINO PRIVITERA, dirigente accompagnatore della Asd San Luigi Calcio, in violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, comma 1 delle Noif, in riferimento al combinato disposto di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento del Torneo internazionale “San Giusto“, nonché al Comunicato Ufficiale N° 1 del 01/07/2017 del Settore Giovanile e Scolastico, punti 9.3 - a1) e 9.5 e al Comunicato Ufficiale n° 3 del 26/07/2017 del Settore Giovanile

Scolastico, punto 6.9, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare JUVENTUS – ASD SAN LUIGI CALCIO, ASD SAN LUIGI CALCIO – GORICA, ASD SAN LUIGI CALCIO – STURM GRATZ e ASD SAN LUIGI CALCIO – PORDENONE CALCIO SRL, tutte valevoli per il Torneo internazionale “San Giusto”, in cui è stato impiegato in posizione irregolare il calciatore Ivcevic Ivan, in quanto proveniente da prestito di società affiliata alla Federazione Slovena, sottoscrivendo le relative distinte consegnate al Direttore della Gara, consentendo così che il calciatore in questione partecipasse alle singole gare, nonostante non ne avesse titolo;

 

A.S.D. SAN LUIGI CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, i tesserati avvisati;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Valter GRIDEL, Ezio PERUZZO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. SAN LUIGI CALCIO, e Antonino PRIVITERA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 (quaranta) giorni di inibizione per il Sig. Valter GRIDEL, di 40 (quaranta) giorni di inibizione per il Sig. Ezio PERUZZO, 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Antonino PRIVITERA, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SAN LUIGI CALCIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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