F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 5/AA del 01/07/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PAMPINELLA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 406 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe PAMPINELLA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

GIUSEPPE PAMPINELLA, allenatore di base, tesserato per la società ASD Accademia Gaggiano Team nella stagione sportiva 2017/2018 con qualifica di tecnico della squadra Regionale Juniores: in violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli articoli 17 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto funzione di prestanome al sig. Daniele Arrigo, non abilitato alla guida tecnica;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe PAMPINELLA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di squalifica per il Sig. Giuseppe PAMPINELLA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it