F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 51/AA del 19/08/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BIGNARDI-EL GARROUL-GRAZZI-VOLTANI-ZANFORLIN-ASD FIESSESE

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1098 pf 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca BIGNARDI, Hicham EL GARROUL, Gino GRAZZI, Giuliano VOLTANI, Maurizio ZANFORLIN e della società A.S.D. FIESSESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

LUCA BIGNARDI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. FIESSESE, in violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Hicham El Garroul, relativamente a 7 gare del Campionato Juniores Provinciale Under 19, Girone A, CR Veneto, stagione sportiva 2018/2019, e di dotarlo di specifica copertura assicurativa ed, inoltre, per non averlo fatto sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso delle medesime gare;

 

HICHAM EL GARROUL, all'epoca dei fatti non ancora tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 10, comma 2, Codice di Giustizia Sportiva, 46, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, 43, comma 1, delle N.O.I.F per aver egli disputato 7 gare, del Campionato Juniores Provinciale Under 19, Girone A, CR Veneto, stagione sportiva 2018/2019, nelle fila della società A.S.D. FIESSESE, senza averne titolo perché non tesserato con detta società e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa ed, inoltre, per non essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

 

GINO GRAZZI, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. FIESSESE, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.I.F, 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di 4 gare del Campionato Juniores Provinciale Under 19, Girone A, CR Veneto, stagione sportiva 2018/2019, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Hicham El Garroul, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle 4 gare senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

 

GIULIANO VOLTANI, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. FIESSESE, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.I.F, 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di 2 gare del Campionato Juniores Provinciale Under 19, Girone A, CR Veneto, stagione sportiva 2018/2019, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Hicham El Garroul, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle 4 gare senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

 

MAURIZIO ZANFORLIN, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. FIESSESE, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.I.F, 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di una gare del Campionato Juniores Provinciale Under 19, Girone A, CR Veneto, stagione sportiva 2018/2019, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Hicham El Garroul, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle 4 gare senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

 

A.S.D. FIESSESE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte ascritte agli avvisati nello loro rispettive qualità, alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Hicham EL GARROUL, Gino GRAZZI, Giuliano VOLTANI, Maurizio ZANFORLIN e Luca BIGNARDI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società e della società A.S.D. FIESSESE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di sessanta giorni di inibizione per il Sig. Luca BIGNARDI, due giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza 2019/2020 per il Sig. Hicham EL GARROUL, trenta giorni di inibizione per il Sig. Gino GRAZZI, ventisei giorni di inibizione per il Sig. Giuliano VOLTANI, venti giorni di inibizione per il Sig. Maurizio ZANFORLIN e € 400,00 di ammenda e tre punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Juniores 2019/2020 per la società A.S.D. FIESSESE ;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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