F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 52/AA del 19/08/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GATTI-PIACENZA CALCIO 1919 SRL

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1478 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Marco GATTI e della società PIACENZA CALCIO 1919 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MARCO GATTI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della società PIACENZA CALCIO 1919 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso della conferenza stampa svoltasi al termine della gara Trapani – Piacenza disputata in Trapani in data 15.6.2019 e valevole per i Play Off del Campionato di Lega Pro, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità della Lega Pro e dell’istituzione federale nel suo complesso considerata;

 

PIACENZA CALCIO 1919 S.R.L., per responsabilità diretta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, comma 1, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva previgente (ex art. 126 C.G.S. vigente), formulata dal Sig. Marco GATTI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società PIACENZA CALCIO 1919 S.R.L.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione e di € 4.000,00 di ammenda per il Sig. Marco GATTI e di € 4.000,00 di ammenda per la società PIACENZA CALCIO 1919 S.R.L.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva previgente (ex art. 126 C.G.S. vigente) per i soggetti inadempienti.

 

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