F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 54/AA del 19/08/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PARISI – ASD ATLETICO ARPINO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1519 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Stefano PARISI e della società A.S.D. ATLETICO ARPINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

STEFANO PARISI, Presidente della Società A.S.D. ATLETICO ARPINO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis comma 1, in relazione all’art. 10 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori DEL MONACO Federico, DEL MONACO Riccardo, DI VITO Mattia, LODI Lorenzo, PAESANO Matteo e DI COCCO Francesco e a far sottoporre i medesimi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, e per aver consentito l’utilizzo degli stessi, pur sapendoli in posizione irregolare, nel corso della gara: REAL ACCADEMIA Calcio - A.S.D. ATLETICO ARPINO dell’11.11.2018, valevole per la Categoria “Pulcini”; nonché per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori BIANCHI Gabriele, DEL VECCHIO Arnaldo, FERRAIOLI Francesco, LODI Federico, PAESANO Federico, QUADRINI Stefano, BOVE Riccardo e DI SOTTO Nathan e a far sottoporre i medesimi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, e per aver consentito l’utilizzo degli stessi, pur sapendoli in posizione irregolare, nel corso della gara: ACCADEMIA Frosinone - A.S.D. ATLETICO ARPINO del 06.01.2019 valevole per la Categoria “Primi Calci”; e per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori ALARIO Emanuele e CORRETTI Cristiano e a far sottoporre i medesimi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo degli stessi, pur sapendoli in posizione irregolare, nel corso della gara: A.S.D. SORA Calcio – A.S.D. ATLETICO ARPINO del 10.01.2019, valevole per la Categoria “Esordienti”;

 

A.S.D. ATLETICO ARPINO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per al condotta ascritta al proprio Presidente;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva previgente (ex art. 126 C.G.S. vigente), formulata dal Sig. Stefano PARISI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO ARPINO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Stefano PARISI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO ARPINO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva previgente (ex art. 126 C.G.S. vigente) per i soggetti inadempienti.

 

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