F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 53/AA del 19/08/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TORTOLANI-ASD VALCOMINO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1341 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Diego TORTOLANI e della società A.S.D. VALCOMINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

DIEGO TORTOLANI, all’epoca dei fatti Presidente della Società A.S.D. VALCOMINO, in violazione dell’art. 1 bis comma 1, in relazione all’art. 10 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori: BUGGIANI Valentino; CAPALDI Dario, DI PAOLO Samuele, CAPALDI Francesco, FARINA Riccardo, FUSCIARDI Flavia M., LIEGHIO Jacopo, NATALE Alessandro, PAGANO Alessio, REA Marco, ROCCA Matteo, VITTI Kevin, LUCCHETTI Andrea, TAMBURRINI Adriano, COLELLA Antonio, FALLONE Federico, FUSCIARDI Ludovico, PETRILLI Manuel, TAMBURRINI Alex, TAVOLIERI Federico, VISCOGLIOSI Tommaso e a far sottoporre i medesimi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo degli stessi, pur sapendoli in posizione irregolare, nel corso della gara REAL SANTELIA – VALCOMINO del 28/12/2018, valevole per categoria “Primi Calci” anno 2010/2011 e SAN DONATO – VALCOMINO DEL 19/01/2019 valevole per categoria Pulcini misti anno 2008/2009;

 

A.S.D. VALCOMINO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per al condotta ascritta al proprio Presidente;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Diego TORTOLANI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VALCOMINO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di quaranta giorni di inibizione per il Sig. Diego TORTOLANI e di € 300,00 di ammenda per la società A.S.D. VALCOMINO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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