F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 56/AA del 21/08/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FATIGA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 975 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Luca FATIGA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

LUCA FATIGA, allenatore giovani calciatori iscritto all’albo del settore tecnico all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 37 comma 1 e art. 40 comma 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico e 38 comma 4 delle NOIF, perché nel corso della stessa stagione sportiva 2018/2019 benché regolarmente tesserato con la A.S.D. SSF Atletico ha svolto dapprima l’attività di tecnico in favore della predetta società e successivamente dal mese di dicembre 2018 - dopo le proprie dimissioni dalla A.S.D. SSF Atletico - ha collaborato, seppur saltuariamente, anche in favore della A.S.D. Aurelia Antica società per la quale non era tesserato;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca FATIGA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi e 10 (dieci) giorni di squalifica per il Sig. Luca FATIGA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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