F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 57/AA del 21/08/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FRANCESCHETTI – MUSA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 869 pf 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto FRANCESCHETTI e Cristian MUSA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ROBERTO FRANCESCHETTI, allenatore di base della A.S.D. Città di  Anagni Calcio all’epoca dei fatti - iscritto nei ruoli tecnici (cod. 112.484), in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli art. 33, comma 1 e art. 37, comma 1 del vigente Regolamento del Settore Tecnico ed all’art. 23, comma 1 delle N.O.I.F. per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Cristian Musa durante la Stagione 2018/2019 - benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica - di svolgere le funzioni di allenatore sia durante gli allenamenti sia durante alcune gare ufficiali impartendo suggerimenti e consigli tecnici per la categoria “Allievi regionali Fascia B” come dallo stesso Sig. Musa dichiarato agli organi della Procura Federale e come emerso dalle audizioni svolte in fase di indagine;

 

CRISTIAN MUSA, dirigente – massaggiatore della A.S.D. Città di Anagni Calcio all’epoca dei fatti, in violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 23, comma 1 delle N.O.I.F., perché nella stagione sportiva 2018-2019, benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica, ha svolto le funzioni di allenatore di fatto in favore della A.S.D. Città di Anagni Calcio per la categoria “Esordienti Provinciali” come dallo stesso dichiarato agli organi della Procura Federale e per avere impartito - sia durante gli allenamenti che durante alcune gare ufficiali - suggerimenti e consigli tecnici per la categoria “Allievi regionali Fascia B” come dallo stesso dichiarato agli organi della Procura Federale e come emerso dalle audizioni svolte in fase di indagine;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Roberto FRANCESCHETTI e Cristian MUSA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di squalifica per il Sig. Roberto FRANCESCHETTI e 4 mesi di inibizione per il Sig. Cristian MUSA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.



 

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