F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 66/AA del 29/08/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SBARAGLIA SAMPSON

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1270 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Alessandro SBARAGLIA SAMPSON, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ALESSANDRO SBARAGLIA SAMPSON, all’epoca dei fatti soggetto tesserato A.I.A. con la qualifica di A.E. della Sez. A.I.A. Roma 1, in violazione degli artt. 1 bis comma 1 del C.G.S. e 40 comma 1 e 3 lett. C) del Regolamento A.I.A., per aver fatto uso in più occasioni nel corso della stagione sportiva 2018/19, nell’esercizio delle proprie funzioni e nel comunicare con un Organo istituzionale (nella specie il Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Roma), di un account email ad esso direttamente riconducibile, contenente al proprio interno espressione non rispettosa di quei principi di lealtà, probità e rettitudine morale cui devono uniformarsi in generale tutti i soggetti dell’Ordinamento federale e, più nello specifico ai sensi del Regolamento A.I.A. tutti gli Arbitri a comune difesa della credibilità ed immagine dell’A.I.A. e del loro ruolo arbitrale;

 

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro SBARAGLIA SAMPSON;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di squalifica da scontare all’atto dell’effettiva ripresa della nuova stagione agonistico/sportiva per il Sig. Alessandro SBARAGLIA SAMPSON;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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