F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 65/AA del 29/08/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FERRARONI – FERRARI – ROSSI – AD CANOTTIERI BALDESIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1144 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Mario FERRARONI, Luigino FERRARI, Andrea ROSSI e della società A.D. CANOTTIERI BALDESIO e, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MARIO FERRARONI, Presidente e legale rappresentante della società A.D. CANOTTIERI BALDESIO, in violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore ELIDORO ALESSANDRO, in quanto all'epoca dei fatti tesserato con la Società ASD Persico Dosimo e di dotarlo di specifica copertura assicurativa ed, inoltre, per non averlo fatto sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso delle seguenti 5 gare:

 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GIRONE J REGIONE LOMBARDIA - STAGIONE SPORTIVA 2018-19

09.09.2018 PESCAROLO - CANOTTIERI BALDESIO

 

16.09.2018 CANOTTIERI BALDESIO- PIEVE

 

30.09.2018 CANOTTIERI BALDESIO – SESTO 2010

 

21.10.2018 GRUMULUS - CANOTTIERI BALDESIO

 

28.10.2018 CANOTTIERI BALDESIO - CICOGNALESE;

 

LUIGINO  FERRARI,  Dirigente  Accompagnatore  Ufficiale  della  Società  A.D. CANOTTIERI BALDESIO, in violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.I.F.; 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle 2 gare sotto indicate, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, , in quanto all'epoca  dei fatti tesserato con la Società ASD Persico Dosimo, il calciatore ELIDORO ALESSANDRO, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle 2 gare senza essersi  dotato  di  specifica  copertura  assicurativa  e  senza  essersi  sottoposto  agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva:                                  CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GIRONE J REGIONE LOMBARDIA - STAGIONE SPORTIVA 2018-19

16.09.2018 CANOTTIERI BALDESIO- PIEVE

 

21.10.2018 GRUMULUS - CANOTTIERI BALDESIO;

 

ROSSI ANDREA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.D. CANOTTIERI BALDESIO, in violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.I.F., 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra

della stessa Società in occasione delle 2 gare sotto indicate, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto all'epoca dei fatti tesserato con la Società ASD Persico Dosimo, il calciatore ELIDORO ALESSANDRO, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle 2 gare senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva:                                                        CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GIRONE J REGIONE LOMBARDIA - STAGIONE SPORTIVA 2018-19

 

30.09.2018 CANOTTIERI BALDESIO – SESTO 2010

 

28.10.2018 CANOTTIERI BALDESIO - CICOGNALESE;

 

A.D. CANOTTIERI BALDESIO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario FERRARONI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.D. CANOTTIERI BALDESIO, e dai Sig.ri Luigino FERRARI e Andrea ROSSI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 giorni di inibizione per il Sig. Mario FERRARONI, 14 giorni di inibizione per il Sig. Luigino FERRARI, 14 giorni di inibizione per il Sig.  Andrea ROSSI e di 200  €  di  ammenda  e  1  punto  di  penalizzazione  da  scontarsi  nel Campionato di competenza SS 2019/2020 per la società A.D. CANOTTIERI BALDESIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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