F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 67/AA del 29/08/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SIRIANNI – ASD BORGOVERCELLI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1150 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Franco SIRIANNI e della società A.S.D. BORGOVERCELLI, avente ad oggetto la seguente condotta:
FRANCO SIRIANNI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società ASD Borgovercelli, per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 96 NOIF e 8, comma 15 C.G.S., per aver omesso il pagamento delle somme disposte dalla Commissione Premi:
- in favore della società ASD River Sesia Calcio in relazione ai calciatori Abate Mattia, Pavesi Denny e Trevisio Andrea, giusta decisione pubblicata con C.U. n. 9/E del 26.4.2018 nn.633-693 e 714 nonché decisione di rigetto reclamo del TFN-SVE del 16.10.2018, pubblicata con C.U. n.9 TFN-SVE di pari data, successivamente comunicata alla stessa società ASD Borgovercelli;
- in favore della società ASD Santhià Calcio in relazione al calciatore Gajon Nicholas, giusta decisione pubblicata con C.U. n. 9/E del 26.4.2018 nonché decisione di rigetto reclamo del TFN-SVE del 16.10.2018, pubblicata con C.U. n.9 TFN-SVE di pari data, successivamente comunicata alla stessa società ASD Borgovercelli;
- in favore della società ASD Orizzonti United in relazione ai calciatori La Scala Lorenzo e Rinaldi Dennis, giusta decisione pubblicata con C.U. n. 8/E del 22.3.2018 nn.600-622 nonché decisione di rigetto reclamo del TFN-SVE del 24.7.2018, pubblicata con C.U. n.2 TFN-SVE di pari data successivamente comunicata alla stessa società ASD Borgovercelli;
A.S.D. BORGOVERCELLI, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per le superiori condotte omissive poste in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante p.t.;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Franco SIRIANNI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. BORGOVERCELLI;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Franco SIRIANNI e di € 500,00 di ammenda e di punti 2 (due) di penalizzazione per la società A.S.D. BORGOVERCELLI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.