F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 72/AA del 29/08/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GRATISSI – ASD CITTA’ DI ANAGNI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 902 pfi 18/19 adottato nei confronti della Sig.ra Maria Teresa GRATISSI e della società A.S.D CITTA’ DI ANAGNI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MARIA TERESA GRATISSI, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Città di Anagni, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. per la stagione sportiva 2018/19, pag. 17, e in particolare per aver consentito o comunque non impedito al signor Giuseppe Ciotoli l’espletamento di fatto del ruolo di allenatore, in collaborazione con il signor Giorgio Foglietta, nel corso delle sedute di allenamento infrasettimanali e in occasione di una gara di campionato, della squadra Under 17 Elite della A.S.D. Città di Anagni per la stagione sportiva 2018/19, nonché per avere consentito o comunque non impedito che lo stesso signor Giuseppe Ciotoli fosse inserito con il ruolo di massaggiatore in occasione di 10 gare del campionato, pur non essendo abilitato dal Settore Tecnico e senza essere tesserato per la società A.S.D. Città di Anagni né come allenatore, né come operatore sanitario;

 

A.S.D CITTA’ DI ANAGNI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Maria Teresa GRATISSI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D CITTA’ DI ANAGNI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per la Sig.ra Maria Teresa GRATISSI e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D CITTA’ DI ANAGNI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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